CIRCOLARE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE

Pubblicato il da ass. Il Patio

Sono state trasmesse alla segreteria generale del Comune le indicazioni dell'Ispettorato per la Funzione pubblica, che sono state diramate lo scorso 17 febbraio, a seguito della circolare che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, ha diffuso ricordano che "i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro". Le amministrazioni pubbliche devono infatti impartire istruzioni operative per l'effettiva applicazione della norma, osservando come la stessa si inserisca nell'ampio contesto delle misure adottate dal Governo per rendere trasparente l'organizzazione degli uffici pubblici e agevolare i rapporti con l'utenza. Anche il Comune di Messina si è attivato per le disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009 (la cd. "Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione"), trasmettendo a tutti i suoi dirigenti la circolare specifica, in linea con l’obiettivo generale di trasparenza dell’organizzazione e dell’attività della pubblica amministrazione, entrata in vigore il 13 febbraio scorso per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, quindi non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali, riguardando tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”. La norma riguarda ogni dipendente che svolge attività a contatto con il pubblico, intendendosi per tali tutte quelle attività svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta. In base alla norma, l’identificazione del dipendente avviene mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. La scelta tra l’una e l’altra modalità – precisa la circolare – è rimessa all’amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé, quanto piuttosto il soddisfacimento dell’esigenza sottesa che è quello dell’identificazione dell’addetto.

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