EFFETTI DELLA SENTENZA N. 340 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GLI ASSESSORI MILORO E CORVAJA SOTTOPONGONO LA QUESTIONE AL COLLEGIO DI DIFESA DELL´ENTE

Pubblicato il da ass. Il Patio

Il 30 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 58, comma 2, della legge n. 133/2008, escludendo, però, la proposizione iniziale della norma indicata, cioè "L´inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica". Tale esclusione determina effetti diversi in relazione allo stato degli atti amministrativi posti in essere in vigenza della norma e che abbiano prodotto effetti non più modificabili ne impugnabili. Dopo la tempestiva interrogazione al Presidente della Regione Sicilia e la sollecitazione di approfondimento posta all´ANCI nazionale e regionale, da parte del Sindaco, On. Giuseppe Buzzanca, gli assessori alle politiche finanziarie, Orazio Miloro, ed alle politiche del territorio, Giuseppe Corvaja, hanno oggi investito della questione il Collegio di Difesa dell´Ente. La richiesta è per un parere che determini il maggior rilievo tra l´esigenza di conservazione degli atti amministrativi posti in essere "nei rapporti e dei rapporti esauriti" che possono definirsi giuridicamente compiuti, rispetto alla efficacia retroattiva che la dichiarazione di incostituzionalità, indubbiamente, determina sugli atti amministrativi che non abbiano integralmente prodotto gli effetti loro propri e che siano ancora impugnabili. Gli assessori Miloro e Corvaja intendono infatti chiarire, attraverso il parere richiesto al Collegio di Difesa, la possibilità o meno di ritenere definitivi, e non più opponibili, gli atti posti in essere dall´Amministrazione: delibera n. 29/C del 30.5.2009 avente ad oggetto la variante relativa agli immobili ex Silos Granai, Magazzini Generali, ex Scuola Pietro Donato; e la delibera n. 32/C del 9.7.2009 avente per oggetto l´approvazione del bilancio, di cui la 29/C costituisce parte integrante e sostanziale. Essendo stata la Sentenza della Corte Costituzionale depositata il 30 dicembre 2009, ed avendo il Comune di Messina approvato nei termini previsti il bilancio ed i relativi allegati, gli effetti non potevano più essere mutati in considerazione del momento in cui la Sentenza è intervenuta. Per queste valutazioni "la Sentenza - hanno detto Miloro e Corvaja – avrà per ciascun Comune effetti diversi, in considerazione del momento in cui la stessa viene ad incidere sui diversi atti amministrativi, e per il Comune di Messina potrebbe non aver determinato quell´efficacia retroattiva incidente sulla variante urbanistica operata e sui suoi conseguenti effetti. Considerata la complessità giuridica dei problemi, il parere richiesto sarà di ausilio all´Amministrazione attiva sugli atti da porre in essere per il prosieguo."
Pubblicità

Con tag cronaca

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post