I Consiglieri Comunali Nello Pergolizzi, Felice Calabrò, interrogano il Sindaco sul conferimento di incarichi a persone estranee all'ATO 3

Pubblicato il da ass. Il Patio

 

 Al Presidente della Società A.T.O. 3 ME                                                                

                               e p.c.

                                                                                                                                                                                               Al Signor Sindaco del Comune di

Messina

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Nello Pergolizzi, Felice Calabrò,

 

PREMESSO:

 

che il Presidente dell’A.T.O. 3 ME avrebbe conferito e/o prorogato alcuni incarichi a “consulenti” ed “esperti” estranei alla Società; 

VISTO

l’art. 18 della Legge n. 133/2008, di seguito testualmente riportato:

 

A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”.

l’art. 46 della predetta Legge - con il quale il legislatore ha indicato i presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni – di seguito integralmente trascritto:

 “1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;” 

 

il parere della Corte dei Conti fornito al Comune di Bari del seguente tenore:

 

una voluntas legis sempre più indirizzata verso l’adozione di misure di contenimento delle spese delle società a partecipazione pubblica, spesso destinatarie di cospicue risorse pubbliche, e pertanto corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria evitare l’incrementarsi delle spese per incarichi esterni, delle spese per lavoro flessibile e delle spese del personale delle società totalmente partecipate dall’ente locale, rilevato che tali costi potrebbero finire per gravare direttamente sulla casse comunali”;

 

la Direttiva prot. n. 176975 del 27 novembre 2008, emanata dall’Assessore Regionale alla Presidenza Giovanni Iarda, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa – pubblicità web degli incarichi di consulenza e collaborazione;

 

RITENUTO

 

che la Procura Regionale della Corte dei Conti ha evidenziato che il legislatore, sia nazionale che regionale, ha recentemente posto limiti assai rigorosi alla P.A. in generale e, soprattutto, agli Enti Locali in materia di conferimento a soggetti esterni alla singola struttura amministrativa di incarichi di consulenza e di collaborazione professionale;


ciò al fine di evitare abusi ed ingiustificabili sprechi di denaro pubblico (purtroppo sempre più frequenti ed ancor più gravi in una situazione di notoria scarsità delle risorse finanziarie disponibili) da parte degli amministratori, in violazione dei canoni, aventi rilevanza costituzionale, di buon andamento, razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione finanziaria.

che risulta necessario verificare se tali incarichi conferiti risultano carenti dei presupposti fissati dalla legge o, comunque, possano determinare notevoli esborsi finanziari, privi di qualsiasi concreta utilità giuridicamente apprezzabile, per la Società stessa.

Per tutto quanto sopra premesso, visto e ritenuto, i sottoscritti, nell’esercizio delle funzioni di controllo proprie dell’incarico istituzionale ricoperto,

CHIEDONO AL PRESIDENTE DELL’A.T.O. 3 DI MESSINA

 

il rilascio di un report dettagliato su tutti gli incarichi di consulenza e collaborazione a titolo oneroso e non, conferiti dall’inizio dell’anno 2009, sia già definite sia tutt’ora in corso, evidenziando, inoltre, i criteri osservati e le concrete esigenze per la soddisfazione delle quali è stato disposto l’affidamento degli incarichi in questione;

 

la trasmissione di tutti gli atti con i quali, dall’inizio dell’anno 2009 ad oggi, sono stati affidati e/o prorogati incarichi di studio e/o di ricerca e/o di consulenze e/o di nomina di esperti e/o relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

 

di conoscere per ogni professionista la motivazione del provvedimento di incarico e/o di proroga e quali obiettivi sono stati fissati all’atto della nomina, con allegata documentazione comprovante l’attività svolta per il raggiungimento degli stessi;

 

di conoscere gli emolumenti percepiti mensilmente ed annualmente da ciascun professionista.

 

Infine, atteso il recente passato, caratterizzato da una scarsa collaborazione tra i vertici della partecipata e i rappresentanti della massima istituzione cittadina, i predetti consiglieri

 

INVITANO IL SIGNOR SINDACO

 

ad intervenire con solerzia e determinazione, affinché la presente richiesta sia evasa con sollecitudine allo scopo di poter successivamente stabilire, dopo le opportune verifiche, se il comportamento tenuto dal Presidente dell’A.T.O. ME 3, in tali contesti, risulti conforme alla normativa citata, in considerazione anche delle conseguenze che ogni impegno di spesa ha per i precari equilibri finanziari del Comune di Messina.





 

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