Sequestrata una discarica abusiva nel torrente Patrì

Pubblicato il da ass. Il Patio

"Ieri, con il coordinamento dell’Ispettorato Ripartimentale di Messina - rende noto con un comunicato stampa il corrisponde arch. Gustavo Lampi - il Nucleo Operativo Provinciale di Messina del Corpo Forestale delle Regione Siciliana è intervenuto in contrada

 

“Frascianeta - S. Antonio” e “Torrente Galbazzi” in agro del comune di

Fondachelli Fantina, per procedere agli accertamenti, con conseguente sequestro di area e mezzi, in violazione di norme in ordine a:

·

 

occupazione suolo demaniale; violazione del vincolo paesaggistico; realizzazione di

discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi

L’area interessata dall’operazione di polizia riguarda la zona montana del torrente Patrì ed

esattamente le località

 

“Frascianeta – S. Antonio” e “Torrente Galbazzi” comune di Fondachelli

Fantina, ove sono stati avviati i lavori di movimento di terreno per l’adeguamento delle strade

di accesso esterne al costruendo parco eolico

 

“Alcantara - Peloritani”, il cui materiale smosso

gradualmente è stato accumulato in parte nell’alveo del torrente Galbazzi, affluente del

torrente

 

“Patrì”, e in parte su una particella di proprietà privata sulla sponda idraulica sinistra

dello stesso torrente Patrì.

La superficie occupata è di mq. 3.900 nell’alveo del torrente Galbazzi e di mq. 500

nella particella privata localizzata sulla sponda sinistra del torrente Patrì.

Detto materiale sebbene normativamente è disciplinato dall’art. 186

 

(terre e rocce da

scavo)

 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152, così come modificato dal Decreto

Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4 e da ultimo dal Decreto Legge 30 dicembre 2008 n° 208,

convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2009 n° 13

 

(Misura straordinarie in materia

di risorse idriche e di protezione dell’ambiente)

 

, non esula dalla norma in materia di gestione

dei rifiuti

 

(parte quarta D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), in quanto né l’impresa committente dei

lavori, né l’impresa appaltatrice, né tantomeno l’impresa subappaltatrice, hanno previsto il

riutilizzo di detto materiale né con riferimento al progetto principale

 

(costruzione parco eolico),

né in relazione ai progetti delle opere connesse

 

(adeguamento strade di accesso, formazione

aree deposito mezzi e materiale di costruzione, ecc.)

 

. Sul punto giova richiamare il

pronunciamento del giudice civile

 

(V. Cass. Civ., sez I^, 2 agosto 2007 n° 17002), che ha

fornito una valida precisazione alla norma e cioè che le attività di sbancamento,

movimentazione terre e riutilizzo dei materiali inerti provenienti da costruzione sono rifiuti se

non si ha certezza della successiva utilizzazione.

Il caso di specie configura gestione di discarica non autorizzata di rifiuti speciali non

pericolosi, in quanto il deposito, presumibilmente in attesa di utilizzo, non risulta da apposito

progetto di utilizzazione delle terre e rocce all’uopo autorizzato, così come prescritto

dall’attuale versione dell’art. 186 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., i cui progetti dovranno

essere due

 

(a differenza del passato in cui ce n’era uno solo: quello delle opere in cui si

prevedeva l’utilizzazione delle terre e rocce)

 

: 1) il progetto delle opere e attività e/o interventi;

2)

 

il progetto di utilizzazione delle terre e rocce.

L’inosservanza della citata norma di legge per la quale si sconosce l’utilizzazione finale

del materiale terroso, comporta l’assoggettamento dello stesso alle disposizioni in materia di

rifiuti di cui alla parte IV^ del D.Lgs.n° 152/2006 e s.m.i. La fattispecie, peraltro, non integra

neanche il concetto di deposito temporaneo, considerato che quanto riscontrato viola il dettato

dell’art. 183 c. 1

 

“lett. m” del D.Lgs. n° 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n° 4/2008.

L’azione posta in essere dalla ditta, ha comportato, altresì, la violazione delle seguenti

ulteriori norme di legge:

a)

 

occupazione abusiva del demanio fluviale (alveo del torrente Galbazzi e Patrì) sia con i

cumuli di materiale terroso, sia con il deposito dei mezzi d’opera, nonché con la formazione in

alveo di strade al servizio del cantiere.

b)

 

violazione del vincolo paesaggistico, in quanto tali corsi d’acqua sono censiti nell’elenco

delle acque pubbliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 e s.m.i. L’azione perpetrata dal

B. S. ha modificato significativamente lo stato dei luoghi all’interno dell’alveo e nella fascia di

150 metri dalla sponda

 

(art. 142 D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.), senza avere acquisito la

preventiva autorizzazione di cui all’art. 146 del citato D.Lgs. n° 42/2004.

La P.G. procedente, per le motivazioni sopra riportate, ha proceduto al

sequestro dell’area occupata dalla ditta e dei mezzi d’opera impiegati, sequestro,

questo, reso necessario per impedire che l’azione illecita venisse portata ad ulteriori

conseguenze e per evitare la dispersione delle prove con l’eventuale modifica dello

stato dei luoghi

 

. Le cose sequestrate sono state affidate in custodia al Sig. B. S. n.q. di

dipendente e persone di fiducia della ditta.

E’ stato, altresì, sottoposto a sequestro il mezzo di proprietà del Sig.

 

M. F. P., presente

sul sito della discarica non autorizzata, il quale mezzo è stato affidato il custodia allo stesso

proprietario.

Della fattispecie illecita, è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Barcellona P.G."

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