Germanà (PDL): “Molti non sanno che possono avvalersi della facoltà di non anticipare all’erario il versamento dell’I.V.A., ma posticiparlo al momento dell’effettivo incasso”

Pubblicato il da ass. Il Patio

Ho sempre ritenuto essenziale il contatto diretto e la condotta partecipativa, ed ho tentato di improntare la mia missione politica al soddisfacimento delle istanze e dei bisogni che provengono dal territorio, grazie al vincolo dell’impegno e al forte collegamento e alla profonda collaborazione dei cittadini, ho avuto la possibilità di appurare in maniera tangibile la grande difficoltà in cui versano i piccoli e medi imprenditori a causa della sfavorevole congiuntura economica internazionale.

Il Governo ha adottato tempestive strategie fondate sulla concretezza e sulla constatazione che il contenimento della spesa pubblica può essere al massimo un metodo di emergenza, uno spunto per una profonda ristrutturazione organizzativa, ma ha anche posto in essere meccanismi ispirati ad un profondo realismo necessario per affrontare le contingenze e per stimolare idee e capacità competitive.

Proprio in questa logica si collocano le disposizioni contemplate del decreto ministeriale del 26 marzo 2009 ribattezzato “decreto anticrisi” del quale mi preme sottolineare la portata innovativa che si estrinseca preliminarmente nell’art.1 che al comma 4 prevede per le imprese con un volume d’affari non superiore ai 200 mila euro, la possibilità di avvalersi della facoltà di non anticipare all’erario il versamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ma posticiparlo al momento dell’effettivo incasso, un approccio contestuale quindi foriero di vantaggi sotto il profilo finanziario.

Vorrei evitare di scadere in un tecnicismo che contrasta con i principi del pragmatismo propri di questo decreto, ma ritengo comunque doveroso ricordare ai cittadini che il pagamento differito dell’IVA viene calcolato su ogni singola operazione e deve essere esplicitato formalmente  nella fattura nella quale deve essere apposta la dicitura “operazione con imposta ad esigibilità differita”.

Si pongono inoltre in rilievo altre due considerazioni, in primis la circostanza che l’applicazione del regime differito cessa e lo ribadisco, dal momento in cui il tetto massimo dei 200 mila euro viene oltrepassato, in secundis la limitazione nel tempo del differimento visto che l’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Infine vorrei rassicurare circa la piena aderenza del decreto alle norme contenute nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che rappresenta l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il fine di questa mia sottolineatura relativa all’analisi della norma in dettaglio, è quello non solo di rendere più chiara ed accessibile la disciplina in un quadro di certezza del diritto, ma vorrei fornire risposte adeguate e mostrare la grande capacità del governo Berlusconi di far fronte alle esigenze dei cittadini che in esso hanno riposto la loro fiducia e le loro aspettative, e costituiscono la spinta propulsiva della rinascita dell’Italia dinamica e produttiva che potrà così ritornare ad occupare un posto di primissimo piano anche sullo scacchiere europeo e nello scenario internazionale.

On. Nino Germanà

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